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Il foglio di via obbligatorio nel codice antimafia

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 25 Oct 2019
Data ultima modifica: 25 Oct 2019

Il Questore, ai sensi del codice antimafia, ha la possibilità di emettere due provvedimenti: il foglio di via ed l’avviso orale – già trattato in precedenza (http://www.studiolegalegallo.it/p/approfondimenti/75-lavviso-orale-emesso-dal-questore-art-3-codice-antimafia ).

Orbene, nei confronti di coloro che vengono individuati all’art. 1 del richiamato codice, ossia: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; il Questore può irrogare la sanzione dell’art. 2 – ossia del foglio di via obbligatorio, che dalla giurisprudenza viene definito come un reato istantaneo con effetti permanenti.

Il Questore, qualora le persone individuate ai sensi dell’art. 1, si ritengano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino al di fuori della loro residenza – il cui concetto è assolutamente più ampio di quello anagrafico, ossia può esserci assoluta coincidenza tra residenza e domicilio, considerando più che altro il luogo di normale dimora - , può rimandarli nel luogo di residenza inibendo loro di ritornare nel comune dal quale sono stati allontanati, se non previa autorizzazione o senza che sia trascorso un periodo superiore ad anni tre. Pertanto il foglio di via contiene due precetti: quello di allontanarsi e quello di non farvi ritorno.

Pertanto il Questore potrà irrogare tale sanzione quando il soggetto sia individuato nella categorie previste dall’art. 1 del codice antimafia; quando sia stata completata una istruttoria sul soggetto al fine di verificare l’effettiva ed attuale pericolosità del soggetto e il fatto che il soggetto venga ritrovato in un luogo differente dalla propria residenza dichiarata.

L’attività istruttoria che deve svolgere il Questore non è quindi solamente sui precedenti specifici del soggetto che possano in qualche modo destare allarme per la comunità nella quale il soggetto viene fermato, ma deve indagare anche sulle situazione contingenti per le quali il soggetto si ritrova al di fuori del proprio comune di residenza, con una attenta valutazione sulla attualità della pericolosità, anche al fine di prevenire la commissione di reati nel contesto territoriale circoscritto.

La Cassazione penale spiega con la Sent. Sez. 1 Num. 40832 Anno 2019: “Va, quindi, ribadito che lo scopo del foglio di via, come quello di ogni altra misura di prevenzione personale, è quello di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale della quale il destinatario è portatore, non quello dell'allontanamento purchessia delle persone pericolose da un determinato luogo, insuperato e attuale essendo il monito della Corte costituzionale, fin da quando ha affrontato (con sent. n. 68 del 1964) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge n. 1423 del 1956 (sollevata facendo specifico riferimento all'interpretazione della misura di prevenzione prevista dalla norma come obbligo della persona pericolosa di allontanarsi da un determinato luogo, e non anche come obbligo di portarsi in altro, determinato luogo) nel senso che l'obbligo previsto dalla suindicata norma di portarsi, almeno inizialmente, nel Comune di residenza risponde a un'esigenza logica, fondata sulla realtà, poiché senza l'indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe "l'aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro". Sicché, soltanto se intesa nel contestuale senso sopra precisato, la misura in parola, per un verso, assicura un più efficace controllo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza e, con esso, un'effettiva attività di prevenzione e, per l'altro, garantisce al destinatario di tornare nel luogo di dimora abituale, "dovendosi ragionevolmente presumere che egli nel luogo della sua dimora abituale abbia le maggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente ad un sistema di vita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora". Forma oggetto, del resto, di affermazione già sedimentata il principio secondo cui il provvedimento con cui il questore, in materia di misure di prevenzione personali, ordina ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica di fare rientro nei luoghi di residenza ha riferimento alla nozione di residenza offerta dall'ad 43 cod. civ., e quindi al luogo della dimora abituale, della cui effettività l'iscrizione anagrafica è soltanto un indice, salva la prova contraria (Sez. 1, n. 23022 del 10/02/2009, Aragosa, Rv. 244122). Nella già indicata prospettiva teleologica, l'interpretazione dell'istituto qui condivisa è, dunque, consentanea alla necessità di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale di cui è portatore il destinatario del foglio di via, con la connessa esigenza di perseguire la finalità di controllo, verso cui è funzionalizzata l'intera platea delle misure di prevenzione personale, secondo quanto ha ribadito la (già citata) pronunzia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, escludendo che tali misure di prevenzione abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo, in relazione alla verifica delle garanzie che la CEDU e la Costituzione apprestano per la materia penale, e invece confermando che esse perseguono, all'esito del giudizio di sussistente pericolosità del soggetto, una precisa finalità preventiva, anziché punitiva. Pertanto, si deve ribadire che il divieto di fare rientro nel territorio di allontanamento presuppone che sia sussistente e, quindi, conosciuto un diverso comune nel quale il soggetto destinatario del foglio di via abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato (Sez. 1, n. 37816 del 05/04/2019, Pipis Adrian Marius, n. m.).”

 

Essendo un atto amministrativo, il foglio di via obbligatorio si impugna davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo a cui appartiene il Questore.

Il soggetto che sebbene colpito dalla notifica del Questore non vi adempia è punito con l’arresto da uno a sei mesi ed in seguito alla sentenza di condanna – emessa dal Giudice penale - viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo di rimpatrio (ex art. 76 III° comma del codice antimafia).


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