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Il perdono giudiziale. Un beneficio per il reo minorenne

Contenuto a cura
dell'Avv. Flavia Gallo
Data creazione: 24 Sep 2021
Data ultima modifica: 24 Sep 2021

Una delle peculiarità del processo minorile riguarda il suo principale scopo che consiste nel voler rieducare il minore permettendogli di comprendere le conseguenze del suo gesto e consentendogli una riabilitazione quanto più serena possibile, che non causi brusche interruzioni nel suo percorso evolutivo.

Questa peculiarità comporta la previsione di alcune differenze nel processo che vede coinvolto il minore, rispetto a quello ordinario.

In particolare differenze relative alle modalità di definizione dello stesso.

Il perdono giudiziale è una di queste.

Si tratta di un istituto disciplinato dall’art. 169 del codice penale il quale prevede come esito l’estinzione del reato tramite la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (che rimane comunque iscritta nel casellario giudiziale fino al compimento dei ventun anni).

L’articolo individua delle condizioni al sussistere delle quali può essere concesso tale beneficio.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, il perdono viene concesso al minore - che abbia già compiuto gli anni quattordici ma non gli anni diciotto - nel caso in cui abbia posto in essere un reato per il quale la legge prevede una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione o una pena pecuniaria non superiore ad euro 1549,37.

Sotto il profilo soggettivo, invece, è necessario che il giudice valuti la futura buona condotta del minore, e che formuli una sorta di prognosi positiva sul suo comportamento, considerando i criteri di valutazione di cui all’art. 133 c.p.

Per tale motivo sono ostative alla concessione del beneficio le precedenti condanne a pena detentiva per delitto e la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Il quarto comma dell’articolo 169 prevede che il perdono non possa essere concesso più di una volta, ma la Corte Costituzionale ha previsto due eccezioni per tale regola stabilendo che esso può essere concesso:

1)   Per i reati legali dal vincolo della continuazione a quello per il quale è già stato concesso.

2)   Se per il nuovo reato commesso prima della sentenza di perdono la pena prevista, cumulata a quella precedente, non superi comunque i limiti di applicabilità del perdono.

Ad ogni modo si tratta di un “lieto fine” del quale certamente non si può abusare e che ha come esclusiva finalità la più rapida e serena rieducazione del minore, ferma restando la speranza della sua futura buona condotta.


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