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L'avviso orale emesso dal Questore (art. 3 codice Antimafia)

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 14 Jun 2019
Data ultima modifica: 14 Jun 2019

L’avviso orale viene contemplato dall’art. 3 del codice Antimafia (d.lgs. 159/2011) e prevede:

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica.

L’avviso pertanto è formulato dal Questore del luogo di dimora di quel soggetto “attenzionato”, al fine di dissuaderlo dal continuare in atteggiamenti contrari alla legge (cfr. Tar Lazio 2018 n° 1882: “Il presupposto giuridico dell'avviso orale è costituito dalla condotta del destinatario tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati”).

La misura dell’avviso può essere disposta anche “qualora non sia possibile documentare che l’interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale

Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche indizi tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili. Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011 (Consiglio di Stato 1859/16).

Se nella precedente formulazione, l’avviso orale aveva una durata limitata nel tempo (se il Questore dopo 60 giorni dall’emissione ed entro i tre anni successivi non chiedeva l’applicazione di misure di prevenzione, l’avviso orale perdeva qualsiasi efficacia), oggi, nella richiamata formulazione l’avviso orale è assolutamente di durata illimitata.

Al fine di vedersi revocare l’avviso orale pertanto si dovrà proporre opposizione al predetto provvedimento, dimostrando di aver tenuto dal momento della notifica dell’avviso un comportamento sempre rispettoso della legge nonché far valutare l’attualità della pericolosità sociale del soggetto e l’inserimento nel tessuto sociale e/o lavorativo, considerando la specialità della predetta misura, primo baluardo delle misure di prevenzione personali.

L’avviso orale ha quindi una funzione preventiva sebbene la specifica violazione non comporta una sanzione. Vi sono però in costanza di vigenza dell’avviso orale delle particolari limitazioni: ad esempio la violazione dell’art. 73 del richiamato codice antimafia, ossia “nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni…” ovvero quello contenuto nell’art. 76 del codice antimafia: “Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.”


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