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Patrocinio a spese dello Stato per le vittime di reati di sessuali o di maltrattamenti in famiglia. Violazione di principi costituzionali?

Contenuto a cura
dell'Avv. Flavia Gallo
Data creazione: 10 Nov 2021
Data ultima modifica: 10 Nov 2021

Il patrocinio a spese dello Stato, meglio conosciuto come gratuito patrocinio, è quell’istituto previsto dal nostro ordinamento che garantisce, a soggetti non abbienti – ossia coloro che non abbiano disponibilità economica -, l’assistenza legale gratuita, sia in materia penale che in materia civile. Il patrocinio funziona sia per chi voglia instaurare un giudizio, sia per chi si trovi ad esserne parte in causa e che, come tale, si debba difendersi davanti ad un giudice.

Per l’ammissione a tale beneficio è prevista una soglia limite che non deve essere superata: si tratta di un valore annuo di reddito che non deve eccedere gli euro 11.369,24 (con un aumento di 1.032,91 euro per ogni familiare a carico).

Tale limitazione, però, per alcune tipologie di reati è stata esclusa.

Difatti l’art.76 del testo in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) stabilisce che la persona offesa da gravi delitti contro la persona (ossia: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) può essere ammessa al gratuito patrocinio indipendentemente dalla soglia di reddito prevista.

L’impostazione seguita dalla norma è volta a consentire e garantire un vero e proprio sostegno per la persona offesa vittima di reati di eccezionale gravità.

Impostazione, però, che sebbene chiaramente disciplinata dalla richiamata norma non è accolta da tutti.

Difatti della legittimità di tale previsione normativa è stata interrogata la Corte costituzionale: il Tribunale di Tivoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 76 perché presumibilmente in contrasto con gli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 24 co. 3 (diritto alla difesa) della nostra Carta costituzionale.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione e ha evidenziato con la sentenza n.1/2021 un principio molto chiaro: “La scelta effettuata con la disposizione in esame […] rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati.”.

Pertanto la persona che si trovasse eventualmente offesa dai reati indicati potrà accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato senza alcun limite di reddito.


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