3387512193 / 3474760097 fabrizio.gallo@libero.it

La rescissione del giudicato ex art. 629 bis

Contenuto a cura
dell'Avv. Flavia Gallo
Data creazione: 23 Jun 2021
Data ultima modifica: 23 Jun 2021

 

 

Il nostro legislatore prevede tre strumenti attraverso i quali richiedere il controllo di sentenze divenute irrevocabili. Si tratta dei mezzi di impugnazione straordinari. Accanto ai due maggiormente noti – revisione ex art. 629 c.p.p. e ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p. – la legge n.67 del 2014 ha ridefinito l’assetto normativo del processo in absentia introducendo un nuovo istituto: la rescissione del giudicato.

Questo consente di rescindere o revocare la sentenza pronunciata nei confronti di colui che sia venuto a conoscenza del giudizio solo dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna emesso nei suoi confronti.

L’articolo 629 bis c.p.p. (che ha sostituito l’abrogato art. 625 ter c.p.p.) stabilisce che “il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.”

Legittimato a richiedere il suddetto mezzo straordinario di impugnazione risulta essere il soggetto rimasto assente per tutta la durata del processo (nonché il difensore munito di procura speciale) il quale deve presentare, a pena di inammissibilità la richiesta entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento.

Competente è la Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.

In caso di esito positivo della verifica dei presupposti della richiesta, la Corte procede ad accoglierla determinando la revoca della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado permettendo che il giudizio venga “ripreso” dal dibattimento.

Così definito, tale strumento, potrebbe rievocare alla mente un altro istituto: l’incidente d’esecuzione (ex art. 670 c.p.p.) promosso per far valere la nullità della notificazione. In sostanza con lo strumento in questione si consente di verificare che l’imputato abbia avuto la possibilità di partecipare al giudizio.

Proprio in una recente pronuncia del 26.11.2020 n.15498 (con deposito motivazione in data 23.04.2021) le Sezioni Unite si sono occupate dei rapporti e in particolare delle differenze tra i due menzionati strumenti.

Sostengono le Sezioni Unite che la differenza tra i due riguarda il fatto che lo strumento dell’incidente d’esecuzione trova collocazione nelle ipotesi che incidono sulla formazione effettiva del titolo esecutivo e che non rientra tra le impugnazioni in quanto attiene a tutto ciò che si verifica prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il giudice dell’esecuzione detiene un potere di verifica della correttezza dell’esecuzione penale.

Mentre per quanto riguarda lo strumento di cui all’art. 629 bis c.p.p., le SS.UU. ribadiscono la sua natura di rimedio impugnatorio diretto a sindacare, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, quella situazione di mancata incolpevole conoscenza del processo nonostante l’accertamento operato dal giudice della cognizione.

 


Leggi anche

Consulenza online

Raccontaci il tuo caso

Richiedi consulenza