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Il diritto all'oblio

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 19 Jul 2019
Data ultima modifica: 19 Jul 2019

L’oblio è la dimenticanza, ed il diritto all’oblio è il diritto ad essere dimenticati.

Nella moderna esigenza di apparire, di essere sempre connessi e sempre quanto più social possibile, potrebbe accadere di avere l’assoluta necessità di essere, appunto dimenticati. Tale necessità può essere una più che condivisibile scelta qualora il proprio nome sia in qualche modo legato ad un fatto di cronaca particolarmente grave, come artefice o come vittima, tanto che si senta il bisogno a non essere più riconosciuti o riconducibili ad un fatto spiacevole per sé o per la propria famiglia.

In effetti il diritto all’oblio può considerarsi come la volontà di far sparire la propria identità digitale dai comuni motori di ricerca e dai più conosciuti social.

Tale diritto ovviamente viene essenzialmente in conflitto con il più ampio e costituzionalmente garantito diritto di cronaca e diritto ad essere informati: in effetti secondo il dettato della Cassazione il diritto ad essere dimenticati non può trovare applicazione quando il fatto di cronaca, seppur risalente nel tempo e legato al nome di chi pretende esercitarlo, ritorni nuovamente di pubblico interesse.

Pertanto il modo per vedersi riconoscere tale diritto risiede nel fatto che l’accadimento cui è legato il proprio nome sia risalente nel tempo e non vi sia ormai, nel momento in cui tale oblio si voglia accertare, alcun interesse pubblico.

Il diritto all’oblio può invece essere esercitato agevolmente quando non vi sia più interesse a rimanere all’interno di una banca dati privata o pubblica, poiché è finito il motivo di collegamento tra richiedente e custode (il diritto alla cancellazione della propria identità digitale) ovvero richiedendo ai motori di ricerca più famosi di deindicizzare tutti i collegamenti testuali relativi al richiedente, motivando il predetto esercizio del diritto alla vita privata seppur bilanciato all’interesse generale ad essere informati.

Il legislatore dal maggio 2018 tramite il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), ha sancito il diritto alla rettifica dei dati (art. 16) ed il diritto all'oblio, tramite l’art. 17, di seguito riportato:

 

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.


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