3387512193 / 3474760097 fabrizio.gallo@libero.it

Legge n. 145/2018 - saldo e stralcio

Contenuto a cura
dell'Avv. Isabella Castiglione e dell'Avv. Rodolfo Pacor
Data creazione: 09 Jan 2019
Data ultima modifica: 09 Jan 2019

 La Legge di bilancio 2019, n° 145/2018, ha introdotto all’art. 1, commi dal 184 al 198, per tutte le persone fisiche il “Saldo e stralcio” ossia una riduzione delle somme dovute per alcune tipologie di debito riferiti a carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ed in particolare:

Per i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte  risultanti dalle dichiarazioni annuali e delle attività di cui all’art. 36 – bis DPR n° 600 del 1973;

Per i debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

I beneficiari possono essere i contribuenti che hanno l’indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore a € 20.000, pagando una percentuale  ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora in  misura del:

 a. 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata a ruolo con ISEE fino a euro 8.500;

b. 20% delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da euro 8.500,01 a 12.500,00;

c. 35% delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi a ruolo con ISEE da euro 12.500,01 a 20.000,00.

Possono aderire al saldo e stralcio, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti per i quali indipendentemente dall’ISEE del proprio nucleo familiare, alla data della presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14 ter L. n° 3/2012.

Evidenziamo che in questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quanto dovuto.

A seguito dell’adesione al saldo e stralcio, l’agenzia delle entrate riscossione invierà al contribuente entro la data del 31 ottobre 2019 una comunicazione contenente l’ammontare delle somme dovute  per l’estinzione dei debiti, con i relativi bollettini (RAV) per il pagamento.

Il debito, in base alla scelta effettuata dal contribuente nel momento di adesione al saldo e stralcio, potrà essere estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in un numero di 5 rate:

-          35% il 30novembre 2019

-          20% il 31 marzo 2020

-          15% il 31 luglio 2020

-          Il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo, che decorre dal 1° dicembre 2019.

Importante è evidenziare che in nessun caso si pagano sanzioni ed interessi, quindi le aliquote si applicano alla somma affidata all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi alla quale si aggiungono solo l’aggio ed il rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive.

Sono ammessi anche coloro che indipendentemente dal modello ISEE  , sono soggetti a procedura di liquidazione.

La domanda in ogni caso deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile2019 .

  1. La Legge prevede inoltre che l’Agenzia delle Entrate Riscossione invii al contribuente, entro il 31 ottobre 2019, una Comunicazione con la quale motivando l’eventuale mancato accoglimento della dichiarazione di adesione al Saldo e Stralcio e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’ art. 3 DL n° 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della definizione agevolata 2018,  fornendo l’importo da pagare e le relative scadenze.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.

  1. Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione:

- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);

- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.

E’ importante sapere che i dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS, al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.

  1. Da quanto sopra si evince che i limiti reddituali per aderire al “Saldo e stralcio” sono molto stringenti, in quanto prendono in considerazione l’ISEE del nucleo familiare, tagliando fuori dalla platea di possibili aderenti numerose persone corrette ed oneste che oggettivamente, pur non rientrando nei limiti reddituali previsti, si trovano in obiettive difficoltà.

Nel registrare altresì la delusione di molti piccoli e medi imprenditori onesti, che attendevano per le loro società e/o per loro stessi la possibilità di mettersi in regola definitivamente con il passato per potersi concentrare sul loro futuro e tentare di risollevarsi, manifestiamo l’auspicio di tanti sulla ipotesi di nuovi provvedimenti futuri, affinchè, magari alla luce degli esiti e degli incassi della “rottamazione ter”, alcune storture dei provvedimenti finora emessi siano corrette, come peraltro avvenne con la riapertura dei termini della precedente rottamazione. Si rileva infatti che, ad esempio, pur volendo, non possono partecipare alla rottamazione ter, la quale consente il pagamento in 5 anni, quelli che non ce l’hanno fatta a pagare le rate della rottamazione bis a causa degli elevati importi cui ammontavano le poche rate loro concesse dal precedente provvedimento.

Si è parlato molto di Pace fiscale, tuttavia non sembra che, alla luce dei provvedimenti emanati, si siano poste reali basi per un nuovo migliore rapporto dei contribuenti onesti con il fisco, così come nulla è cambiato, a parte il nome, in quelli con l’agente di riscossione.


Leggi anche

Consulenza online

Raccontaci il tuo caso

Richiedi consulenza