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IL
PATTEGGIAMENTO
Natura della sentenza emessa ex art. 444
c.p.p.
La natura della sentenza di patteggiamento,
costituisce una delle problematiche più controverse dell'istituto
introdotto dal codice di procedura penale.
Va evidenziato che la sentenza di patteggiamento, non ha le caratteristiche
proprie di una sentenza di condanna, "stante carenza di quella piena
valutazione dei fatti e delle prove che costituisce nel giudizio ordinario
la premessa necessaria per l'applicazione della pena" .
Questa linea è ulteriormente precisata e sviluppata da alcune decisioni
delle Sezioni Unite della Cassazione. Infatti, il giudice penale è
pervenuto, attraverso un articolato iter argomentativo, alla conclusione
che la sentenza emessa all'esito della procedura di applicazione della
pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 e ss. c.p.p., non ha natura
di sentenza di condanna
Il giudice infatti, non compie un approfondito accertamento della responsabilità
dellimputato ma è tenuto soltanto a verificare sulla base
degli atti, oltre alla legittimità dell'accordo, alcuni aspetti
di merito: la correttezza del nomen iuris attribuito al fatto, dell'applicazione
e del bilanciamento delle circostanze e, dopo la sentenza della Consulta
n. 313/901, la congruità della pena.
Si tratta quindi per lindagato o per limputato (dato che la
sentenza di patteggiamento può essere richiesta sia nella fase
delle indagini preliminari sia nel primo atto di apertura del dibattimento),
di una scelta di strategia difensiva, che comporta la rinuncia a far valere
le proprie difese, a favore di una molteplicità di benefici come
quello della pena sospesa, della non applicazione delle pene accessorie,
del mancato pagamento delle spese processuali e della estinzione della
pena una volta che, senza commettere più delitti, siano passati
cinque anni dalla sua applicazione se si tratta di delitti, e di due se
si tratta di contravvenzioni.
Altro e non ultimo beneficio, è quello di evitare i danni derivanti
dalla lunghezza di un rito ordinario e dalla pubblicità del dibattimento
e nellevitare i rilevanti costi economici della difesa tecnica.
Per questi motivi, tale scelta può convenire tanto al reo quanto
all'innocente che ritenga di non avere buone probabilità di dimostrare
la sua innocenza, oppure preferisca non essere coinvolto in annose vicende
giudiziarie dall'esito incerto. In sostanza l'istituto "si fonda
su un incontro di convenienze": da una parte l'interesse pubblico
alla sollecita amministrazione della giustizia e alla diminuzione dei
carichi pendenti e, dall'altra, l'interesse del privato ad un esito concordato
del processo.
la sentenza di patteggiamento, non contiene un approfondito accertamento
della responsabilità dell'imputato e pertanto non può dirsi
che detta sentenza abbia le caratteristiche proprie di una sentenza di
condanna, stante la carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle
prove che costituisce nel giudizio ordinario, la premessa necessaria per
lapplicazione della pena.
Cio nonostante, Secondo la previsione dell'art. 445 c.p.p., "salve
diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia
di condanna". La formula linguistica prescelta dal legislatore evidenzia,
quindi, che la pronuncia di patteggiamento è logicamente distinta
da quella di condanna, alla quale è soltanto equiparata, a determinati
scopi.
Pertanto, la sentenza di patteggiamento e quella di condanna presentano
"differenze formali, strutturali, genetiche e funzionali," basate
sulla circostanza che, mentre nella prima "viene applicata la pena
così come tra le parti concordata e dal giudice ritenuta congrua
rispetto alla qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze,
per esse dalle parti indicate", nella seconda "la pena è
sempre autonomamente disposta dal giudice, nell'esercizio del suo potere
discrezionale, e non già sulla base della sola contestazione del
fatto reato, bensì dopo che si è accertata e quindi dichiarata
la colpevolezza dell'imputato".
Queste peculiarità del rito del patteggiamento sono state poste
a base dell'affermazione secondo cui la sentenza ex art. 444 c.p.p. non
comporta la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della
pena, perché l'art. 168 c.p., riferendosi alla "condanna",
senza ulteriori specificazione, "postula sempre un accertamento dotato
di quelle caratteristiche di completezza in ordine alla commissione del
reato e, quindi, alla colpevolezza dell'imputato, accertamento che è
conseguibile solo mediante una sentenza pronunciata in esito ad un giudizio
con plena cognitio del reato e della pena".
Riconoscere di non possedere elementi utili, allo stato degli atti, per
dimostrare l'insussistenza del reato contestato, o comunque la propria
innocenza, non può, certamente, considerarsi affermazione equivalente
ad un riconoscimento della propria colpevolezza. E, nello stesso senso,
si è giustamente sottolineato che l'accertamento negativo concernente
l'insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art.129 c.p.p.
"non equivale, di per sé simmetricamente, ad una pronuncia
positiva di responsabilità".
Le conclusioni cui perviene la Cassazione sono sostanzialmente condivise
dalla Corte Costituzionale, secondo la quale il profilo prevalentemente
"negoziale" della sentenza di patteggiamento e la conseguente
carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove impedisce
di attribuire alla pronuncia la natura di decisione di
condanna.
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