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La colpa medica in ambito penale

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 20 Nov 2018
Data ultima modifica: 20 Nov 2018

Ci siamo già occupati in altro articolo (http://www.studiolegalegallo.it/p/approfondimenti/31-ancora-evoluzioni-sulla-responsabilita-medica) della responsabilità medica sotto il profilo civilistico.

Il medico incorre nel reato di responsabilità penale colposa per gli atti commessi nell’esercizio della propria attività sanitaria in presenza di precise condotte antigiuridiche.

Con la legge Balduzzi del 2012, il medico si riteneva responsabile qualora non avesse rispettato le linee guida e le buone pratiche riconosciute dalla comunità scientifica imposte per il trattamento specifico offerto al paziente e per colpa lieve.

Nel 2017, in seguito all’ulteriore riforma Gelli – Bianco si è intervenuto inserendo l’art. 590 – sexies nel codice penale rubricandolo: Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Rispetto alla precedente modifica ed in seguito dell’interpretazione resa dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 22 febbraio 2018, n. 8770, il medicorisponderà penalmente:

1) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;

2) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

3) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;

4) se l'evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.

Pertanto il medico sarà esente da responsabilità qualora segua correttamente le linee guida ma sbaglia, ad esempio, ad attuarle per imperizia dovuta a colpa lieve (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. del 22 febbraio 2018, n. 8770) .

Al contrario, il medico chirurgo che conosce lo stato di salute del paziente e la difficoltà dell’operazione cui lo stesso si sottopone, deve fare di tutto per evitare l’aggravamento della malattia nel corso del trattamento chirurgico poiché l'esclusione della colpa a titolo di imperizia non equivale sempre ad escludere la colpa a titolo di imprudenza(cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 18/07/2018 n° 33405).

In caso poi di intervento chirurgico in equipe, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui viene anche ribadito allorquando il secondo medico deve porre rimedio agli errori commessi dal primo medico qualora non voglia incorrere nella responsabilità colposa grave (cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 04/09/2018 n° 39733).

 Ad oggi, comunque manca l’indicazione di linee guida precise, che devono secondo i dettami della legge Gelli – Bianco essere approvato con specifica legge: pertanto, in tema di responsabilità penale colposa ci si deve rifare esclusivamente alle buone pratiche clinico-assistenziali (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 19/10/2018 n° 47748), dotate di una efficacia minore sul piano dell’autenticità e dell’operatività al cospetto della comunità medica internazionale.


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