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Il
nuovo rito Abbreviato alla luce delle nuove norme
Il procedimento speciale del rito abbreviato, (definizione del procedimento
allo stato degli atti) è stato fortemente modificato dalla legge
479/99 (legge Carotti) che, ha stabilito che l'imputato, ha la possibilità
di accedere a tale rito alternativo (che consente la definizione del procedimento
allo stato degli atti e che per questa speditezza consente allimputato
di ottenere obbligatoriamente uno sconto di un terzo della pena in caso
di condanna), senza più bisogno del consenso del Pubblico Ministero
e senza più bisogno che il Giudice terzo cui la richiesta venga
rivolta, debba deliberare sulla decidibilità o meno allo stato
degli atti del procedimento.
All'imputato viene con lintroduzione di detta legge, attribuito
il diritto di chiedere l'accesso al rito abbreviato subordinando la richiesta
"ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione"
(art. 438 comma 5 cpp).
In tale unico caso il Giudice, ha la facoltà di rigettare tale
richiesta ove egli ritenga che, l'integrazione probatoria risulti "non
necessaria" ai fini del decidere e "non compatibile con le finalità
di economia processuale proprie del procedimento".
In entrambi i casi e cioè nel caso di richiesta semplice o di richiesta
condizionata, il Giudice nel caso in cui ritenga di non poter decidere
allo stato degli atti, può assumere anche di ufficio gli elementi
necessari al fine di decidere e pertanto gli è riconosciuto il
potere d'integrazione probatoria.
Dobbiamo ricordare che, il potere di integrazione probatoria riconosciuta
al Giudice dalla legge, può legittimamente essere sollecitato dalle
parti, ed in tale caso, il Giudice può anche non accogliere tale
richiesta.
Vi sono delle questioni da affrontare relative al "tempo" della
richiesta del PM (che sollecita questo Giudice all'esercizio del potere
di cui all'art. 441 comma 5 cpp) e conseguenzialmente al "tempo processuale"
nel quale è consentito al Giudice di far ricorso al potere d'integrazione
probatoria di cui alla norma indicata.
Tale problema appare strettamente connesso a quello relativo ai limiti
di tale potere: se cioè il potere d'integrazione probatoria attribuito
dall'art. 441 comma 5 cpp al Giudice del rito abbreviato debba o meno
rispettare il limite della "compatibilità con le finalità
di economia processuale proprie del procedimento", posto che lo stesso
viene indicato dal legislatore solo ed esclusivamente nell'art. 438 comma
5 cpp come limite alla richiesta dell'imputato (oltre a quello della "necessità"
ai fini del decidere, indicato invece espressamente in entrambe le ipotesi).
Non vi è nella normativa relativa al rito abbreviato, una indicazione
di un limite di tempo superato il quale vi è contrasto con la caratteristica
di speditezza del rito scelto, in quanto ciò vuole essere in linea
con i principi costituzionali che devono essere sempre tenuti presenti
a prescindere dal rito che si sceglie. Quindi il Giudice che ammette o
ritenga di ammettere di ufficio una prova durante il rito abbreviato non
è vincolato né alla durata della prova né alla sua
difficile assunzione. Lunica verifica che il Giudice deve fare,
è accertarsi se lintegrazione probatoria sia veramente necessaria
ai fini della decisione che egli dovrà prendere, solo questo conterà
ai fini processuali.
Questo perché il fine primario costituzionalmente garantito del
processo penale, è quello della ricerca della verità ed
il Giudice deve adoperarsi affinché se vi siano state lacune nellacquisizione
probatoria da parte del Pubblico Ministero, ponga rimedio affinché
venga accertata la verità processuale nei confronti di un imputato
che, avendo chiesto la speditezza della definizione del suo processo,
non può essere giudicato da elementi sterili ed incompleti dai
quali si potrebbe desumere la sua colpevolezza e quindi il Giudice, non
può e non deve essere limitato o vincolato, nella ricerca della
verità processuale, dalle indicazioni delle parti e che, laddove
ritenga necessario acquisire ulteriori elementi ai fini del decidere,
possa disporne l'assunzione.
Tale potere quindi può essere esercitato dal Giudice del rito abbreviato
non solo contestualmente al provvedimento di ammissione al rito, ma anche
nel corso dello svolgimento del rito medesimo
Pertanto contrariamente alla precedente normativa che caratterizzava il
rito abbreviato per la sua speditezza dando allimputato un premio
per la scelta del medesimo, ora il rito abbreviato può essere anche
complesso e lungo diventando quasi come una sorta di dibattimento il cui
potere di integrazione probatoria da parte del Giudice, era previsto dallart.
507 c.p.p. Infatti a sostegno di tale assunto, soccorrono anche le nuove
norme relative al rito abbreviato introdotte recentissimamente dalla l.
n.144 del 5-6-2000 laddove le stesse prevedono non solo nuovi termini
di fase per la custodia cautelare (analogamente a quanto previsto per
il dibattimento), ma anche addirittura la possibilità per il Giudice,
su richiesta del PM, di sospendere la decorrenza dei termini di custodia
cautelare nel caso di "giudizi abbreviati particolarmente complessi",
in tal modo testualmente e legislativamente ipotizzando giudizi abbreviati
che ben poco possono aver a che fare con "il procedimento semplificato",
rapido e veloce, ipotizzato dal legislatore del 1988.
Ormai il nuovo rito abbreviato prescinde completamente dalla "cristallizzazione"
del materiale probatorio all'atto della richiesta dell'accesso al rito
stesso: l'art. 438 coma 5 cpp (integrazione probatoria sollecitata dalla
parte) e l'art. 441 comma 5 bis cpp (integrazione probatoria disposta
dal Giudice "anche" di ufficio, e dunque "anche" su
sollecitazione di parte) ne sono la prova più evidente. E
chiaro però che non si devono superare i limiti dellacquisizione
probatoria in quanto, si finirebbe infatti con il consentire ad una sola
parte (l'imputato) la possibilità di sostanzialmente dar corso
ad un dibattimento "alternativo" nel corso dell'udienza preliminare,
consentendole in sostanza di "scegliere" la sanzione da rischiare,
quella edittale in caso di dibattimento o quella ridotta di cui all'art.
442 cpp.
Più che legittimo e più che rispettoso dei principi costituzionali
e della complessiva nuova disciplina del rito abbreviato è dunque
l'aver previsto che l'imputato possa accedere a tale rito alternativo
(in caso di richiesta subordinata di cui all'art. 438 comma 5 cpp) solo
allorquando l'integrazione probatoria risulti non solo necessaria ma anche
compatibile con le finalità di economia processuale propria del
rito.
In ogni caso comunque, come clausola di salvezza, anche in questo caso
(laddove emerga anche nel corso del rito abbreviato condizionato, accolto
dal Giudice, la necessità di acquisire ulteriori elementi ai fini
del decidere) vi sarebbe la possibilità di ricorrere all'art. 441
comma 5 cpp sollecitando il potere d'integrazione probatoria del giudice,
svincolato dal limite della compatibilità col rito.
Il giudice può quindi procedere al potere di integrazione anche
quando è sollecitato dal Pubblico Ministero nelludienza preliminare.
In questo caso il Giudice pur accettando linvito, può esercitare
tale potere anche in modo diverso da come richiesto dal Pubblico Ministero.
Nel caso in cui il Pubblico Ministero indichi al Giudice di acquisire
gli atti di verbali di deposizioni rese da imputati in altro procedimento,
egli può però sentire direttamente gli imputati nel procedimento
di rito abbreviato e semmai utilizzare i verbali come contestazioni allesame.
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