| |
SENTENZA
CLAMOROSA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITA DEI MEDICI
Una recente sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, muta la tendenza della giurisprudenza che andava a favore
del malato e contro le omissioni dei medici.
La sentenza è la numero 30328 emessa il 10.luglio 2002.
Tale sentenza cerca di mutare landamento giurisprudenziale in materia
di risarcimento nel caso di omissioni operate dai medici.
In parole povere, se un medico non prescrive una terapia ed il malato
si aggrava oppure muore, non potrà essere ritenuto responsabile
di lesioni colpose o di omicidio colposo tranne che vi sia la certezza
che quella prestazione da lui omessa poteva salvare al 100 per 100 il
paziente.
In passato varie sentenze della cassazione, avevano stabilito che il medico
era da ritenersi responsabile del danno patito dal malato quando quella
prestazione non fatta avrebbe probabilmente potuto evitare
laggravamento o la morte del paziente.
Una sentenza aveva stabilito che per affermare lesistenza del nesso
tra omissione e danno, bastava che la cura non eseguita, avesse il 30%
di probabilità di salvare il paziente.
Altre sentenze si erano avvicendate superando la soglia anche del 50%
della probabilità, ma comunque non era difficile attribuire la
responsabilità del medico in caso di aggravamento o morte per omissione
di una terapia che avrebbe avuto una alta probabilità di risolvere
il malanno.
Ora tale probabilità non vi è più in quanto oggi
in caso di omissione di terapia da parte del medico ed in caso di una
conseguente morte del paziente, bisogna dimostrare che quella cura era
idonea al 100% per salvare la vita del paziente.
Tale sentenza interviene su di un caso clamoroso di un uomo di 30 anni
che a causa di forti dolori addominali, viene ricoverato operato e dimesso
senza terapia perché considerato guarito.
Durante la convalescenza il paziente riaccusava fortissimi dolori addominali
e decedeva a causa di una sepsi addominale dovuta ad un batterio.
Il Tribunale condannava in prima istanza il primario della divisione in
cui venne effettuato lintervento ad otto mesi di reclusione ritenendolo
responsabile di omicidio colposo. In particolare il Giudice riteneva che,
se il primario avesse indagato più a fondo,e se la grave situazione
fosse stata curata con terapie mirate alleliminazione dei batteri
a livello intestinale, si sarebbe evitata con alto grado di probabilità
logica e razionale la progressiva evoluzione della patologia infettiva
letale.
La Corte di Appello confermava in tutto la sentenza del Giudice di primo
grado.
La Corte di Cassazione a sezioni unite ribalta la sentenza sostenendo
che il primario non è responsabile di quanto accaduto perché
non esiste alcun nesso causale fra la sua condotta omissiva e la morte
del paziente, in quanto in base alle regole di comune esperienza ed alle
leggi scientifiche, non cera la certezza che se la patologia
fosse stata riscontrata subito levento lesivo e cioè la morte
non si sarebbe verificata.
Così stabilendo la cassazione ha naufragato il criterio probabilistico
che permetteva ai giudici, ai fini dellindividuazione del nesso
di causalità nei comportamenti omissivi dei medici, di fare ricorso
ai parametri statistici in termini di probabilità e di sopravvivenza.
Tale sentenza riguarda solo i reati omissivi e comunque anche se emanata
da un organo superiore come le sezioni Unite della Cassazione, può
anche non vincolare un giudice nella decisione di condannare il medico.
E vero che è difficile dimostrare se quella terapia sarebbe
stata efficace al 100% per salvare il paziente ma è anche vero
che è difficile dimostrare il contrario, quindi le nostre battaglie
processuali e le nostre convinzioni non cambiano poi di tanto in relazione
a tale sentenza che comunque definiamo clamorosa.
|