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SENTENZA RESPONSABILITA' OMISSIVA
 

 

SENTENZA CLAMOROSA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITA’ DEI MEDICI

Una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, muta la tendenza della giurisprudenza che andava a favore del malato e contro le omissioni dei medici.
La sentenza è la numero 30328 emessa il 10.luglio 2002.
Tale sentenza cerca di mutare l’andamento giurisprudenziale in materia di risarcimento nel caso di omissioni operate dai medici.
In parole povere, se un medico non prescrive una terapia ed il malato si aggrava oppure muore, non potrà essere ritenuto responsabile di lesioni colpose o di omicidio colposo tranne che vi sia la certezza che quella prestazione da lui omessa poteva salvare al 100 per 100 il paziente.
In passato varie sentenze della cassazione, avevano stabilito che il medico era da ritenersi responsabile del danno patito dal malato quando quella prestazione non fatta avrebbe “probabilmente” potuto evitare l’aggravamento o la morte del paziente.
Una sentenza aveva stabilito che per affermare l’esistenza del nesso tra omissione e danno, bastava che la cura non eseguita, avesse il 30% di probabilità di salvare il paziente.
Altre sentenze si erano avvicendate superando la soglia anche del 50% della probabilità, ma comunque non era difficile attribuire la responsabilità del medico in caso di aggravamento o morte per omissione di una terapia che avrebbe avuto una alta probabilità di risolvere il malanno.
Ora tale probabilità non vi è più in quanto oggi in caso di omissione di terapia da parte del medico ed in caso di una conseguente morte del paziente, bisogna dimostrare che quella cura era idonea al 100% per salvare la vita del paziente.
Tale sentenza interviene su di un caso clamoroso di un uomo di 30 anni che a causa di forti dolori addominali, viene ricoverato operato e dimesso senza terapia perché considerato guarito.
Durante la convalescenza il paziente riaccusava fortissimi dolori addominali e decedeva a causa di una sepsi addominale dovuta ad un batterio.
Il Tribunale condannava in prima istanza il primario della divisione in cui venne effettuato l’intervento ad otto mesi di reclusione ritenendolo responsabile di omicidio colposo. In particolare il Giudice riteneva che, se il primario avesse indagato più a fondo,e se la grave situazione fosse stata curata con terapie mirate all’eliminazione dei batteri a livello intestinale, si sarebbe evitata con alto grado di probabilità logica e razionale la progressiva evoluzione della patologia infettiva letale.
La Corte di Appello confermava in tutto la sentenza del Giudice di primo grado.
La Corte di Cassazione a sezioni unite ribalta la sentenza sostenendo che il primario non è responsabile di quanto accaduto perché non esiste alcun nesso causale fra la sua condotta omissiva e la morte del paziente, in quanto in base alle regole di comune esperienza ed alle leggi scientifiche, non c’era la “certezza” che se la patologia fosse stata riscontrata subito l’evento lesivo e cioè la morte non si sarebbe verificata.
Così stabilendo la cassazione ha naufragato il criterio probabilistico che permetteva ai giudici, ai fini dell’individuazione del nesso di causalità nei comportamenti omissivi dei medici, di fare ricorso ai parametri statistici in termini di probabilità e di sopravvivenza.
Tale sentenza riguarda solo i reati omissivi e comunque anche se emanata da un organo superiore come le sezioni Unite della Cassazione, può anche non vincolare un giudice nella decisione di condannare il medico.
E’ vero che è difficile dimostrare se quella terapia sarebbe stata efficace al 100% per salvare il paziente ma è anche vero che è difficile dimostrare il contrario, quindi le nostre battaglie processuali e le nostre convinzioni non cambiano poi di tanto in relazione a tale sentenza che comunque definiamo clamorosa.


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