3387512193 / 3474760097 fabrizio.gallo@libero.it

La calunnia

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 21 Nov 2018
Data ultima modifica: 21 Nov 2018

Nell’ambito dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, particolare rilievo assume la fattispecie della calunnia disciplinata dall’art. 368 del codice penale.

Il testo dell’articolo prevede pertanto una incolpazione diretta, ossia l’esplicita identificazione del denunciato – e una incolpazione cd. indiretta – ossia nella simulazione a carico di taluno della commissione di uno specifico reato. Non è configurabile il tentativo, è perseguibile di ufficio e la calunnia si consuma quando l’Autorità Giudiziaria riceve l’informazione di reato – risultante in seguito come calunniosa - o viene a conoscenza delle – simulate - tracce di reato.

Sul piano del dolo, occorre che colui che formula la falsa accusa agisca intenzionalmente e con la certezza dell’incolpato nell’accusa di quel fatto determinato: l’intenzione di incolpare qualcuno pur sapendolo innocente è il presupposto giuridico per il reato di calunnia, situazione non sempre agevole sul piano probatorio. Integra il delitto di calunnia quella condotta idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata.

Non sarà pertanto possibile ravvisare alcun profilo di rilevanza penale nell’ipotesi in cui il soggetto denunci un fatto realmente accaduto ma non corrispondente ad alcuna fattispecie astratta di reato (Corte di cassazione - Sentenza 5740/2016): al fine di determinare la responsabilità del soggetto occorrerà accertare che il denunciante abbia agito su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia in grado di indurre una persona di normale cultura a ritenere la colpevolezza dell’accusato.

Integra il delitto di calunnia la denuncia con la quale si rappresentino circostanze vere, astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa, celando, però, consapevolmente la concorrenza di una causa di giustificazione (cfr. Cass. Penale sentenza n. 1255/2014).

Alla stessa stregua, la Cassazione ha determinato cheingigantire i fatti, pur nel contesto di una narrazione complessivamente veridica, integra gli estremi del reato di calunnia (cfr. Cassazione Penale n. 9874/2016).

Infine, in tema di calunnia è ipotizzabile l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. solo se il ravvedimento, consistente nella ritrattazione dell’accusa, intervenga prima che l’Autorità procedente acquisisca la prova delle falsità dell’incolpazione.


Leggi anche

Consulenza online

Raccontaci il tuo caso

Richiedi consulenza