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Il doping dopo il decreto 21/18: fattispecie punitive

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 20 Oct 2018
Data ultima modifica: 14 Nov 2018

Il decreto 21/18 ha introdotto l’art. 586-bis del codice penale in materia di utilizzo, somministrazione di farmaci o di alterazione di sostanze al fine di modificare le prestazioni agonistiche degli atleti: pertanto dal 6 aprile 2018 verrà penalmente punito chiunque procura ad altri, somministra, assume e favorisce l’uso di farmaci o sostanze vietate al fine di modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo per alterare prestazioni agonistiche degli atleti ovvero per modificare i risultati dei controlli sull’uso di sostanze illecite.

Le pene sono altresì aumentate: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Pertanto partendo dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 - finora norma cardine nella materia -  il legislatore non solo ha previsto che per la predetta specifica fattispecie sia necessario un dolo specifico, ma fa rientrare nella tutela punitiva tutte quelle sostanze volte all’elusione dei controlli anti doping degli atleti e comunque salvo che l’uso di dette sostanze non prevedano, nella rispettiva somministrazione, la violazione di altre norme del codice penale.

Risponderà del predetto reato pertanto non solamente chi fa un uso personale di particolari farmaci – rientrati nelle classi previste dalla legge e che non siano specificatamente assunti per curare condizioni patologiche sotto la stretta osservanza del personale medico – ma anche chi procura per altri dette sostanze.

Dal tenore letterale della leggenda dell’articolo e dal testo dello stesso, non commetterebbe il predetto reato l’assuntore di sostanze dopanti che non partecipi ad alcuna competizione agonistica.

 


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