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Lo stalking nel 2021

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 27 Feb 2021
Data ultima modifica: 27 Feb 2021

Lo stalking nel 2021.

 

Il reato di stalking, in rubrica codicistica noto come atti persecutori, si è fatto spazio nel nostro codice penale nel 2009 vedendosi attribuire la numerazione di cui all’art. 612 bis: la procedibilità veniva prima modificata dal d.lg. 36/2018 e in seguito dalla legge 69/2019, conosciuto per l’introduzione del cd. Codice rosso, ovvero in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Anche soprattutto durante la pandemia, ancora oggi, la vita sociale si è modificata, stravolgendo abitudini, acutizzando magari equilibri già in precedenza flebili o magari scatenando manifestazioni di violenza nei confronti di conviventi, conoscenti o amici.

In detto quadro, si ritiene di dover porre proprio la luce su alcune situazioni che sono approdate negli ultimi mesi alla cognizione della Suprema Corte, la quale, motivando correttamente il proprio autentico pensiero, plasma il contenuto dell’art. 612 bis a fattispecie non espressamente ricomprese nel novero richiamato.

Il reato di stalking - che ha natura direato abituale e di danno - infatti può manifestarsi per mano del suo autore in molteplici modi, per esempio l’ex ragazzo che assilla la propria fidanzata (Cass. 839/2021), il vicino di casa che disturba nelle ore notturne (cfr. Cass. 2469/2021) ovvero che impedisce ripetutamente il parcheggio nel luogo designato alla vittima, o ancora il condomino che disturba il gestore di un pub sotto casa in modo da impedire l’attività commerciale (Cass. 3795/2021) ecc.: il reato si deve perpetrare nella consistenza, ripetitività ed incidenza tali da conferire loro una connotazione molesta (Cass. 1172/2021), anche quando le ingiurie verso la vittima avvengano, ad esempio, in luoghi pubblici o in presenza di terzi e tali da modificare il proprio stato di vita o lo comprometta in maniera assolutamente sensibile.

Infatti, ai fini della configurabilità del reato, il Giudice dovrà valutare tutti quegli elementi a supporto della richiesta della vittima, la quale si trovi in uno stato destabilizzante della propria vita psicologica, tanto da, in qualche modo, poter sensibilmente minacciare l’equilibrio mentale antecedente alla situazione patologica nata con il comportamento dello stalker.

A supporto delle contestazioni, la vittima ha la possibilità di mostrare all’organo procedente sia i messaggi SMS che quelli “WHATSAPP” (Cass. 839/2021) dai quali si possa evidentemente ben individuarsi, oltre che al contenuto illecito, il numero del persecutore, il giorno e l’orario dei messaggi “incriminati”.

Le liti tra fidanzati, coniugi o compagni sono lo scenario principe del predetto reato, ma la Cassazione ha definito che commette il richiamato reato (Cass. 2512/2021) anche il padre che non rispetta la vita della propria figlia, perseguitandola con messaggi, telefonate, presentandosi senza invito a tutti gli eventi di socialità della figlia, anche al solo scopo di recuperare un rapporto con la propria figlia. Anche in questo caso, la Cassazione ritiene assolutamente configurabile il richiamato reato proprio perché il comportamento del padre, che ha persino travalicato la normale tollerabilità, ha influito negativamente nella crescita e nella gestione del rapporto padre/figlia.

Affinchè possa parlarsi di stalking, è necessario infine che la vittima davanti ai comportamenti del presunto stalker non abbia esclusivamente la sensazione di mero fastidio o di insofferenza poiché tale situazione seppur di modifica emozionale non comporta un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero imporre nella vittima la previsione di poter appunto patire qualche danno o che il comportamento altrui possa, in qualche modo, alterare le proprie abitudini di vita (Cass. 2555/2021).


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