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L'art.512-bis c.p. e irretroattività legge penale

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Conti
Data creazione: 13 Jun 2020
Data ultima modifica: 13 Jun 2020

Sempre più spesso, e con l’acuirsi della crisi economica ancora di più, si sente parlare di “teste di legno”.

La “figura” del c.d. prestanome è quella di un soggetto messo dal reale “proprietario” d’azienda, che rimane però occulto, ufficialmente a capo di una società, ma di fatto non svolge alcun tipo di attività o di compito, in quanto la caratteristica principale del suo compito è legata solamente al suo nome a capo della compagine societaria.

L’art 512 bis cp disciplina il reato di “Trasferimento fraudolento di valori” e punisce la condotta di chi “attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni

Orbene la norma in questione, introdotta dal D. Lgs. 01/03/2018, punisce il soggetto che trasferisce in modo fittizio la titolarità di un bene o di denaro ad un altro soggetto - il c.d. prestanome - , continuando però al tempo stesso ad averne la concreta ed effettiva disponibilità e gestione e continuando dunque a comportarsi come il reale dominus aziendale.

Tale fattispecie di reato prima dell’anno 2018 era disciplinata dall’art 12 quinques del D.L. 306/1992 che, al primo comma prevedeva la medesima fattispecie di reato e la medesima pena oggi riportate nell’art 512 bis cp.

La ratio della norma dunque è subito evidente.

Il legislatore, con l’art 12 quinques D.L. 306/1992 prima e con l’art 512 bis cp di attuale formulazione, ha voluto perseguire quel soggetto che intestando la proprietà di determinate attività o beni ad altri soggetti, le c.d. “teste di legno” continuano a perseguire determinate finalità illecite, o cercano di sfuggire all’applicazione di misure di sicurezza patrimoniale, come la confisca, o continuarle e o agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Al fine della configurabilità del reato è richiesto il dolo specifico: occorre pertanto fornire la prova che l'intestazione è finalizzata ad eludere proprio la normativa in tema di prevenzione patrimoniale.

Ma nel caso i fatti contestati siano antecedenti alla nuova formulazione ex art 512 bis cp?

In questi casi si parla di irretroattività della legge penale ex art 25 della Costituzione.

Tale articolo stabilisce che, in base al principio di irretroattività della legge penale, “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.La materia della successione di leggi penali nel tempo trova poi disciplina anche nell’art 2 del codice penale che stabilisce e ribadisce al primo comma il medesimo dettato normativo dell’art 25 della costituzione ed, al terzo comma, stabilisce che nel caso in cui “la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciato sentenza irrevocabile

Tali norme disciplinano dunque la successione temporale di leggi penali che riguardano una medesima fattispecie di reato e serve per far si che un soggetto che compie una determinata azione abbia la consapevolezza e la certezza che il suo comportamento ha dei caratteri penalmente rilevanti o meno.

Se nel momento in cui il soggetto ha agito il suo comportamento non era penalmente rilevante non potrà esserlo nemmeno in seguito in forza di una nuova norma emanata in seguito che qualifica il suo comportamento come reato e dunque non sarà in alcun modo punibile.

Nel caso in cui, invece, la nuova norma incriminatrice che sostituisce la precedente che disciplinava la medesima fattispecie preveda una pena maggiore, si applica la disposizione più favorevole in base al principio del “favor rei”.


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