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Responsabilità
nel campo dell'omeopatia
Nel campo della omeopatia, vi sono le stesse difficoltà che si
ritrovano per individuare la Colpa Professionale del Medico rispetto alla
terapia tradizionale. Bisogna innanzitutto verificare se esiste il nesso
causale tra la terapia con farmaci omeopatici e le eventuali lesioni provocate
al povero paziente. Una volta individuato ed accertato il nesso causale,
dovrà essere stabilito se la cura omeopatica applicata da quel
medico o da quel sanitario sia stata idonea per quel tipo di malattia
presente in quel paziente che si era rivolto al Medico per risolverla.
Dobbiamo ribadire però che tali terapie non sono quelle tradizionali
e pertanto il medico deve essere sicuro dei risultati in riferimento alla
sua comune esperienza fatta con quel tipo di farmaco e deve mettere il
paziente in condizione di sapere e di essere informato sia sulla cura
sia sui risultati sia sugli eventuali rischi che la cura potrà
prevedere. D'altronde come qui sotto specificato, l'art. 28 del codice
deontologico medico riconosce al giudice una autonomia nella scelta nell'applicazione
e nelle programmazione dei presidi dignostici e terapeutici, fermi restando
i principi della responsabilità professionale. Pertanto viene riconosciuta
al Medico tale facoltà ma nello stesso tempo sarà affermata
la sua Civile e Penale Responsabilità in caso di uso scorretto
di tali terapie alternative. Se la cura non avrà sortito gli effetti
descritti e sperati, il Medico risponderà per colpa consistita
in imprudenza e potrà essere richiesto allo stesso il totale risarcimento
dei danni in sede civile per le lesioni di natura anche permanente che
dovessero riscontrarsi nel soggetto che ha praticato le cure. Potrà
anche essere denunciato e condannato in sede penale per lesioni colpose
dal momento che tale tipo di reato prevede quantomeno la esistenza di
tale tipo di elemento soggettivo per la punizione del colpevole.
Avv. Fabrizio Gallo
Esperto in diritto penale da Colpa Professionale Medica
CODICE DEONTOLOGICO MEDICO ART. 28
Art. 28 cod. deontologico medico: <Al medico è riconosciuta
piena autonomia nella scelta, nell'applicazione e nella programmazione
dell'iter dei presidi diagnostici e terapeutici, anche in regime di ricovero,
fermi restando i principi della responsabilità professionale.
Ogni prescrizione e ogni trattamento devono essere comunque ispirati ad
aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima correttezza
e all'osservanza del rapporto rischio-beneficio.
Il medico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli
effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni
e delle prevedibili reazioni individuali nonché delle caratteristiche
di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive e utilizza.
Il ricorso a terapie nuove è riservato all'ambito della sperimentazione
clinica e soggetto alla relativa disciplina.
Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie segrete, scientificamente
infondate o non supportate da adeguata sperimentazione e documentazione
clinico-scientifica, oppure atte a suscitare illusorie speranze.
Il ricorso a trattamenti con effetto "placebo" è consentito
solo se ispirato a criteri dì beneficialità per il paziente.>>
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