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ARCHIVIO/DIRITTO TRIBUTARIO/NULLITA' DELLA NOTIFICA
 

 

Diritto Tributario - "Nullità della notifica": sentenza n. 217 del 10 gennaio 2002


RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DECISIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE CENTRALI - NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'ATTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO PERIFERICO ANZICHE' AL MINISTERO DELLE FINANZE
(Sezione Quinta Civile - Presidente P. Reale - Relatore A. Di Blasi)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio IVA di Padova, con avviso n.604263/93, contestava alla (omissis) s.r.1. con sede in Venezia-Mestre, via Ferro, 10, l'errata indicazione, nella dichiarazione relativa all'anno 1993, di un credito di imposta di L.60.805.000, nella considerazione che dalla dichiarazione precedente, evincevasi un minor credito pari a L.45.179.000; coerentemente rettificava la dichiarazione ed irrogava le sanzioni di cui all'art.43 DPR n..633/1972.
La società impugnava tale atto, ma, sia la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, con la decisione n.45/07/96, sia pure la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, disattendevano le doglianze mosse con gli atri incoativi dei diversi gradi del giudizio.
In particolare, il giudice di appello perveniva alle rassegnate conclusioni, dopo avere rilevato che la contribuente aveva ammesso di essersi resa responsabile della contestata infrazione e che, pertanto, correttamente, l'Ufficio aveva sanzionato il relativo operato ex art.43 comma 2° DPR n.633/72.
La (omissis), con ricorso proposto nei confronti dell'Ufficio IVA di Padova ed allo stesso notificato in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in data 23-03-1998, ha chiesto la cassazione della decisione dì appello con un mezzo.
L'intimato Ufficio non si è costituito.
Il Ministero delle Finanze, con controricorso notificato il 30 aprile 1998, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto proposto nei confronti dell'Ufficio IVA di Padova, ed allo stesso notificato con le modalità in premessa indicate.
In effetti l'impugnazione risulta formulata in violazione del combinato disposto dagli artt. 366, comma 1° n. 1 c.p.c., ed 11, commi 1° e II° del R.D. 30-10-33 n. 1611 (il 1° comma come sostituito dall'art. 1 della Legge 25-3-58 n. 560) secondo cui il ricorso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, deve contenere "l'indicazione delle parti" e va notificato, a pena di nullità, da pronunciarsi anche d'Ufficio, "alle Amministrazioni dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente".
Le richiamate norme non risultano derogate da alcuna delle disposizioni del nuovo processo tributario, contenute nel Decr. Legs. n. 546/1992, tenuto cento che l'art. 62, comma 20, di tale decreto, statuisce che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dai codice di procedura civile in quanto compatibili".
In particolare, nessuna deroga è rinvenibile nell'art. 11, comma 20 Decr. Legs. n. 546/92, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinato", in quanto tale disposizione, letta in combinato disposto con gli artt. 12, comma 40, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato" e 52, Comma 2°, che subordina la proponibilità dell'appello principale, da parte degli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e degli Uffici del Territorio, alla previa autorizzazione, si riferisce, con ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio.
Né possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio del Ministero perché, nel caso, il vizio dell'impugnazione deriva dall'errata individuazione della "parte" (Ufficio anziché Ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di Cassazione, (Cass. n. 655 del 21-01-2000) e non riguarda la sola notificazione.
Peraltro, mentre per l'atto di appello possono distinguersi, requisiti formali, richiesti a pena di inammissibilità e requisiti previsti a pena di nullità, per il ricorso per cassazione, il Legislatore (art. 366 C.p.C.) ha scelto, realizzando una notevole semplificazione, di richiedere tutti i requisiti di forma necessari a pena di inammissibilità, rilevabile d'Ufficio (Cass. 09-10-1998 n. 9995)
Ne consegue che, derivando, nel caso, l'invalidità dell'impugnazione, da difetto riguardante l'identificazione della controparte, la stessa non può sfuggire alla declaratoria d'inammissibilità, dovendosi escludere la possibilità di applicare al ricorso per cassazione norme e principi valevoli per gli atti relativi ai gradi del giudizio di merito.
Al riguardo è stato, pure, affermato il principio, che si condivide e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (Cass. n. 2160 del 15-03-1996) che l'indicazione delle parti, rilevante ai finì dell'ammissibilità del ricorso, è soltanto quella risultante dal ricorso stesso, sì che deve considerarsi inesistente la notificazione eseguita nei confronti di soggetto diverso da quello indicato nel ricorso, contro cui l'impugnazione è diretta".
Il che porta, comunque, ad escludere la possibilità di riconnettere alla costituzione dell'Amministrazione affetti sananti, vertendosi in tema di inesistenza e non di nullità della notifica.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 

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