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Risarcimento
del danno morale per la moglie separata della vittima di un sinistro (Sent.
N. 10393 del 17.7.20029)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
N. G. vedova B., in proprio e nel nome dei figlio (omissis), conveniva
in giudizio, innanzi al tribunale di Prato, P. D. e B. G., quali eredi
di B. C., indicato come responsabile di un sinistro stradale avvenuto
nel marzo 1987, nel quale era morto il rispettivo marito e padre B. C.,
nonché la Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a., per sentirli
condannare, in solido, al risarcimento dei danni.
I convenuti contestavano la domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 28 novembre 1994 il Tribunale, dichiarato unico responsabile
del sinistro il defunto B., condannava i convenuti, in solido, a pagare
agli attori la somma di lire 180.174.000, oltre agli interessi, di cui
lire 10.000.000 per il danno morale a favore della N.
In contumacia di questi ultimi due, la Corte d'Appello di Firenze, con
sentenza del 16 aprile 1998, in parziale accoglimento del gravame della
Compagnia assicuratrice, ha ritenuto non dovuto l'importo di lire 10.000.000
liquidato alla N. a titolo di danno non patrimoniale, riducendo così
il risarcimento a lire 170.174.000, oltre agli interessi come indicati
dai primi giudici. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono in via
principale la (omissis) in liquidazione coatta amministrativa e in via
incidentale la N. e il B., ciascuno sulla base di un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 112 e 345
C.p.c. e 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nonché, in subordine,
difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360
n. 3 e 5 C.p.c.).
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La censura è fondata.
La corte, dopo aver ricordato che il danno morale, tradizionalmente definito
come "pretium doloris", viene generalmente ravvisato nell' "ingiusto
turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito",
o anche nel "patema d'animo o stato d'angoscia transeunte" generato
dall'illecito; ha negato il risarcimento a questo titolo alla N. col semplice
rilievo "che non può rientrare in tali concetti l'aggravio
di responsabilità che deriva alla madre per la crescita e l'educazione
del figlio a seguito della morte del padre; aggravio che, nella normalità,
deve ritenersi non si concreti in un danno risarcibile".
Questo ragionamento, per le sue evidenti lacune logiche e giuridiche,
non può essere condiviso.
Occorre sottolineare che lo stato di separazione personale non è
incompatibile, di per sé solo, col risarcimento del danno morale
a favore di un coniuge per la morte dell'altro coniuge, dovendo aversi
riguardo, oltre che, in generale, alla sua almeno tendenziale temporaneità
e alla possibilità, giammai esclusa "a priori", di una
riconciliazione che ristabilisca la comunione materiale e spirituale tra
i coniugi e l' unità della compagine familiare, altresì,
in particolare, alle ragioni che l'hanno determinato e a ogni altra utile
circostanza idonea a manifestare se e in qual misura l'evento luttuoso,
dovuto all'altrui fatto illecito, abbia provocato, nel coniuge superstite,
quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano
alla morte di una persona più o meno cara.
La Corte, non condividendo (giustamente) la motivazione adottata dal Tribunale
a fondamento del danno morale (giustificato solo col peso, venuto a gravare
unicamente sulla madre, della responsabilità del mantenimento,
dell'educazione e dell'istruzione del figlio omissis), non poteva fermare
qui la sua indagine, ma avrebbe dovuto accertare altresì se quell'importo
potesse essere accordato, secondo la sua naturale finalità, quale
"pecunia doloris", ossia a ristoro e compensazione di un ingiusto
turbamento dello stato d'animo patito per la morte del marito, alla stregua
del principio dianzi enunciato.
Né a questa ulteriore indagine si frapponevano ostacoli di ordine
processuale, non solo perché la stessa appellante (omissis) non
si era limitata a denunciare il travisamento del concetto di danno morale
operato dal Tribunale, ma aveva esteso il dibattito allo stato di separazione,
non espressamente preso in esame dai primi giudici, anche se per farne
erroneamente discendere, in ogni caso, l'automatica esclusione del titolo
in parola; ma altresì, e soprattutto, perché la N., nella
comparsa di risposta, aveva chiesto la conferma di quella voce con una
corretta motivazione, osservando, ad ogni buon conto, che il risarcimento
le era dovuto nonostante lo stato di separazione, non idoneo a far venir
meno, ma al più solo ad attenuare la sofferenza, anche perché
recente.
Consegue all'accoglimento di entrambi i ricorsi la cassazione della sentenza
impugnata, col rinvio a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo,
cui si demanda anche di provvedere sulle spese del presente giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad
altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze.
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