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| PROCESSO PENALE MINORILE | |||
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DECRETO
LEGISLATIVO 28 luglio 1989 n. 272 Articolo 1 1. E' approvato il testo, allegato al
presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare. Disposizione generale 1. Nel procedimento a carico di imputati
minorenni, per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano
le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale. Assegnazione degli affari 1. Fermo quanto previsto dall'articolo
7- ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449,
nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta
in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse
attribuzioni della funzione giudiziaria minorile. Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili 1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari
minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro
ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze
di servizio. Sezioni di corte di appello per i minorenni 1. Alle sezioni di corte di appello per
i minorenni sono destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra
i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attività presso
uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che
siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza. Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili 1. Il ministero di grazia e giustizia
collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione
di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari
e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti
al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età
evolutiva. Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni 1. Per le sezioni specializzate di polizia
giudiziaria indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste
per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del Presidente
della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, sostituito il riferimento
alla procura e al procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso
la pretura con il riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Centri per la giustizia minorile 1. I centri di rieducazione per i minorenni
dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione
di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni
distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città
capoluogo di provincia. Servizi dei centri per la giustizia minorile 1. I servizi facenti parte dei centri
per la giustizia minorile sono: 2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono,
nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione
di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia. Centri di prima accoglienza 1. I centri di prima accoglienza ospitano,
fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano
altresì, in locali separati, fino alla udienza di convalida, i
minorenni che vi sono condotti a norma dell'articolo 18-bis comma quarto
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448. Organizzazione delle comunità 1. Per l'attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile
stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni
e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute
o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì
organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti
locali. 3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture
pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.
Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione 1. Gli istituti di semilibertà
e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una
effettiva integrazione con la comunità esterna. Servizi diurni 1. I centri della giustizia minorile attivano,
con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro,
di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari,
alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai
quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a
procedimenti penali. Coordinamento dei servizi 1. D'intesa con le regioni e gli enti
interessati, è costituita presso ogni centro per la giustizia minorile
una commissione per il coordinamento delle attività dei servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza
degli enti locali. Programmi di formazione per operatori minorili 1. Il ministero di grazia e giustizia
e le regioni realizzano annualmente appositi programmi congiunti di formazione
e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della
giustizia e degli enti locali. Difensore di ufficio 1. Ciascun consiglio dell'ordine forense
predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti
nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica
al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione
alle autorità giudiziarie minorili del distretto. (Abrogato) Art. 17 Comunicazione ai servizi 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo
12 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988 n. 448, l'autorità giudiziaria provvede a informare le persone
e i servizi interessati mediante apposita comunicazione. Casellario giudiziale per i minorenni 1. Il servizio del casellario giudiziale
per i minorenni è svolto dagli uffici presso i tribunali per i
minorenni a norma degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448. Regime transitorio delle iscrizioni 1. Fino alla data di entrata in funzione
degli uffici del casellario giudiziale indicati nell'articolo 18, agli
adempimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 provvedono gli uffici del casellario
giudiziale indicato nell'articolo 685 del codice di procedura penale.
Alla data suddetta sono eliminate e trasmesse agli uffici del casellario
giudiziale per i minorenni le iscrizioni che si riferiscono a fatti commessi
da minorenni, escluse quelle relative a provvedimenti di condanna a pena
detentiva, anche se condizionalmente sospesa, quando la persona alla quale
si riferiscono abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione 1. Nell'esecuzione dell'arresto e del
fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune
cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico
e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurne, nei limiti
del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato
l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze
di sicurezza. 1. 1. L'autorità giudiziaria o
la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di
assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolare
condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri
per la giustizia minorile. Verbale di consegna 1. Nei casi previsti dagli articoli 18
comma 2 e 18-bis comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988 n. 448, la polizia giudiziaria redige verbale con l'indicazione
delle generalità dell'esercente la potestà dei genitori,
dell'eventuale affidatario e della persona da questi incaricata alla quale
il minore è consegnato. Nel verbale è fatta menzione dell'avvertimento
previsto dall'articolo 18-bis comma 3. (Abrogato) Art. 22 (Abrogato) Art. 23 Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità 1. Se il minorenne si trova in stato di
infermità, le misure cautelari previste dagli articoli 21 e 22
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 possono
essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato. Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale 1. Le misure cautelari, le misure alternative,
le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si
eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni
anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto
il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. L'esecuzione
rimane affidata al personale dei servizi minorili. 2. Le disposizioni
del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento
del diciottesimo anno di età. Giudice del riesame e dell'appello 1. Sulla richiesta di riesame o sull'appello
proposti a norma degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale
decide il tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 1. Se fin dalle prime indagini risulta
che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero
richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto al
giudice indicato nell'articolo 50- bis comma 1 del regio decreto 30 gennaio
1941 n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988 n. 449. Sospensione del processo e messa alla prova 1. Il giudice provvede a norma dell'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448,
sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi
socio-assistenziali degli enti locali. 3. I servizi informano periodicamente
il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo,
ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni
di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del
provvedimento di sospensione. Spese per interventi 1. Nell'applicazione delle misure previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448,
le spese per il collocamento del minorenne in luogo diverso dall'abitazione
familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento
e sostegno, sono a carico dello Stato. Spese processuali 1. La sentenza di condanna nei confronti
di persona minore degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il
fatto non comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di
quelle per il suo mantenimento in carcere. Disposizioni transitorie 1. Nei procedimenti pendenti alla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988 n. 448, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto può essere
pronunciata in ogni stato e grado del procedimento. Oneri finanziari relativi all'articolo 28 1. L'onere derivante dall'applicazione
dell'articolo 28 è valutato in lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario
1989, in lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1990 e in lire 12.000.000.000
per l'anno finanziario 1991 e successivi. Oneri finanziari relativi all'articolo 29 1. L'onere derivante dall'applicazione
dell'articolo 29 è valutato in lire 30.330.000 per l'anno finanziario
1989, in lire 181.980.000 per l'anno finanziario 1990, in lire 181.980.000
per l'anno finanziario 1991 e successivi.
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