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LA
LEGGE CIRAMI
La Legge Cirami, prevede l'inserimento nell'articolo 45 del Codice di
procedura penale (Cpp) del principio del "legittimo sospetto"
sull'imparzialità del giudice. Nel caso esistano dubbi fondati
sull'imparzialità del magistrato chiamato a decidere, si può
chiedere la rimessione del processo (ovvero il suo trasferimento) ad altra
sede.
Prevede inoltre la modifica del primo comma dell'art. 47 del Cpp stabilendo
che "il giudice, sentite le parti, può sospendere il processo
prima che si svolgano le conclusioni e la discussione. Non può
essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino
a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta
la richiesta. Se la richiesta di remissione costituisce riproposizione
di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi
motivi, il processo non si sospende".
Perché si abbia un "legittimo sospetto" nei confronti
del giudice naturale non è sufficiente la sensazione soggettiva
dell'imputato: il "sospetto" deve essere sostenuto da elementi
tali da farlo ritenere valido anche da altri giudici.
Il testo definitivo della Cirami
Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale
Articolo 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
Articolo 45. - (Casi di rimessione)
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni
locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,
pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al
processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano
motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata
del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero
presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad
altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
2. L'articolo 47 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
Articolo 47. - (Effetti della richiesta)
1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice
può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che
non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza
la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento
delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati
il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia
dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata
assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione
di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione
quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a
quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta
l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce
il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applicano l'articolo 159 del
codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato,
sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 [1]. La prescrizione
e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno
in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta
ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi
al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento
della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni
dell'articolo 304 [2]".
3. L'articolo 48 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
Articolo 48. - (Decisione)
1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo
127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità
della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo
610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni
unite o a sezione diversa dalla apposita sezione prevista dall'articolo
610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo
al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette
immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che
l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico
ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla
Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente
al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne
è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è
divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice
le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero
loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti
private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento
a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000
euro".
4. L'articolo 49 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
Articolo 49. - (Nuova richiesta di rimessione)
1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero
o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca
di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza
la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta
purché fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta
di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile
una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di
un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta
infondatezza può essere sempre riproposta".
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste
di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata
in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte
di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità
e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del
codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui
all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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