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Citazione
a giudizio davanti al Giudice di Pace da parte della parte offesa
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L'art 21 del decreto legislativo 274/2000
dispone che per i reati procedibili a querela, la persona offesa è
ammessa a presentare citazione a giudizio dinnanzi al giudice di pace
contro la persona che ha commesso dei reati.
Il ricorso deve essere presentato al pubblico ministero mediante deposito
di copia del ricorso nella sua cancelleria e successivamente il ricorso,
con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero, deve essere
depositato nella cancelleria del giudice di pace.
Per la presentazione del ricorso, bisogna rispettare i termini di tre
mesi da quando il reato è stato commesso.
Si può anche presentare prima la querela presso la procura della
Repubblica competente ed allora di tale querela si deve fare menzione
nel ricorso per la citazione.
In questo caso il giudice di pace acquisisce in originale la querela.
Il pubblico ministero una volta ricevuto il ricorso, deve esaminarlo ed
entro dieci giorni dalla comunicazione dello stesso, deve di sua iniziativa
:
esprimere parere contrario per inammissibilità;
esprimere parere contrario per manifesta infondatezza;
esprimere parere contrario per difetto di competenza;
formulare l'imputazione confermando l'addebito contenuto nel ricorso;
formulare l'imputazione modificando l'addebito contenuto nel ricorso
rimanere inerte.
A questo punto il giudice di pace può:
disporre l'invio del ricorso al pubblico ministero se lo ritiene inammissibile;
disporre l'invio del ricorso al pubblico ministero se lo ritiene infondato;
disporre l'invio del ricorso al pubblico ministero per incompetenza;
convocare le parti in udienza entro 20 giorni dal deposito del ricorso.
Quando il giudice di pace convoca le parti la parte offesa deve notificare
il ricorso ed il decreto al pubblico ministero, alla persona citata in
giudizio ed al suo difensore oltre che alle altri parti offese.
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