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EPATITE C: RISARCIMENTO DEL DANNO
 

 

EPATITE C - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il tribunale di Roma in analoga vicenda (e la sentenza, sul punto, è stata confermata in secondo grado) ha affermato la responsabilità del Ministero sull’implicito presupposto che su di esso incombeva il dovere di vigilare in materia, al quale è coessenziale quello di attivarsi operativamente allo scopo di evitare o, quanto meno, di ridurre il rischio delle infezioni virali notoriamente insite nella pratica terapeutica della trasfusione di sangue e dell’uso degli emoderivati. Si tratta di un orientamento in linea con le acquisizioni più recenti della giurisprudenza (v. Cass. n. 3132/2001, 7339/1998, 8836/1994) la quale ha rilevato che l’omissione da parte della p.a. di qualunque iniziativa funzionale alla realizzazione dello scopo per il quale l’orientamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) la espone a responsabilità extracontrattuale quando dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.
Pertanto il risarcimento del danno per infezione da Epatite “C” o “B” contratta a seguito di trasfusione o di uso di emoderivati, incombe sul Ministero della Salute che deve risarcire tutti i danni morali, patrimoniali e morali per non aver vigilato sul sangue infetto.
Tutti i soggetti che hanno contratto l’epatite C o B da trasfusioni non solo possono e debbono ricevere l’indennizzo da parte dello stato, ma possono anche ottenere un consistente risarcimento del danno dal Tribunale Civile di Roma.

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