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IL
DELITTO COLPOSO NELLE CAUSE DI RESPONSABILITA' PER COLPA PROFESSIONALE
Secondo l'art. 43 del codice penale, "
Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche
se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline".
Il codice penale nel caso di colpa, richiede, per la sussistenza del reato,
esclusivamente una condotta antigiuridica ricollegata all'evento dannoso.
Al contrario del delitto doloso, ove l'evento delittuoso è stato
previsto e voluto dal reo, nel delitto colposo, l'evento, non è
assolutamente voluto dal reo, ma si verifica a seguito di quelle cause
descritte dall'art. 43 del codice penale.
In termini pratici, il delitto è colposo quando per esempio, durante
una gita in automobile, a velocità superiore ai limiti consentiti,
si investe un pedone uccidendolo.
E' chiaro che durante la gita in automobile l'investimento del pedone
non è assolutamente voluto, ma si è verificato a causa di
una velocità non conforme alle norme che regolano la circolazione
stradale.
In questo caso, anche se l'automobilista non ha voluto provocare la morte
del pedone, risponde di delitto colposo innanzi al Tribunale, per averlo
con imprudenza causato e verrà condannato ad una pena che va da
un minimo di un anno ad una massimo di cinque anni di reclusione essendo
previsto per tale reato, un aggravante previsto dal secondo comma dell'art.
589 del codice penale.
La colpa per negligenza, concerne una condotta di disaccortezza e di disattenzione
nel senso che il soggetto assume, per errore ed ignoranza da lui ineccepibili,
un comportamento omissivo volontario diverso, da quello che una norma
impone.
La colpa per imprudenza, consiste nella realizzazione di una attività
positiva che non si accompagni, nelle speciali circostanze del caso, a
quelle cautele che la ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela
della incolumità e degli interessi propri o altrui
La colpa per imperizia, è il difetto di quella abilità che
è richiesta nell'esercizio di una speciale funzione o attività
come ad esempio quella di condurre un automobile.
Il tema di valutazione della responsabilità
per delitto colposo a seguito di esercizio della professione medica, l'errore
penalmente rilevabile non può configurarsi se non nel quadro della
colpa grave, la quale si riscontra nell'errore inescusabile, che trova
origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali
attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità
e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto
operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter adoperare correttamente
o, infine nella mancanza di imperizia che non deve mai difettare in chi
esercita la professione sanitaria.
La sussistenza della colpa professionale del sanitario deve essere valutata
con larghezza e comprensione, per le peculiarità dell'esercizio
dell'arte medica e per le difficoltà dei casi particolari.
E' punibile il sanitario che abbia dimostrato il difetto di normali cognizioni
o di normale esperienza tecnica e professionale
ESEMPIO:
Risponde di delitto colposo, il medico generico che, in una grande città,
in presenza di una donna affetta da febbre altissima conseguente ad aborto,
non dispone l'immediato ricovero in una clinica, ma effettua direttamente
il raschiamento dell'utero su un improvvisato tavolo della cucina, provocando
una imponente emorragia non tamponata tempestivamente e dalla quale derivò
la morte della paziente. (Cassazione Sez III n.945)
AVV. FABRIZIO GALLO
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