| |
Il
consenso informato al Medico
facsimile
consenso a un medico anestesista
Il conferimento dell'incarico da parte
del cliente è una manifestazione di volontà, che ha per
oggetto la prestazione di un'opera professionale, la quale però
non viene precisata se non molto genericamente.
Il malato non sa con precisione di quale male sia afflitto o quali siano
i rimedi necessari, pertanto l'incarico che conferisce al medico, ha un
carattere vago e quanto mai sfumato; a sua volta il medico, accettando
l'incarico, non può conoscere a priori di quale male si tratti,
tanto è vero che la sua prima attività sarà quella
di reperire tutti i sintomi necessari per poter formulare una diagnosi.
È quindi chiaro che la manifestazione di volontà, inizialmente
data dalle parti, è circoscritta dalla limitata conoscibilità
dell'oggetto del contratto e cioè delle prestazioni professionali
le quali si pongono in funzione della diagnosi; ancor più si avvertirà
tale ignoranza dell'oggetto del contratto di cura ogni volta che i trattamenti
chirurgici o terapeutici comportino o possano comportare menomazioni più
o meno sensibili dell'integrità psicofisica del paziente.
Si consideri che, trattandosi di disporre di se stesso in ordine al diritto
alla salute e ai diritti della personalità, è decisiva solo
la volontà del paziente, che non potrà liberamente affermarsi
se preventivamente il malato non è stato informato sull'entità
del suo male, sui rimedi occorrenti, sui pericoli e rischi, cui si espone.
In effetti, se per quanto riguarda l'impiego di mezzi di cura praticamente
esenti da pericoli e sufficientemente noti, il consenso generico si può
considerare implicito nella richiesta di prestazioni mediche normali,
via via che si accentua il rischio, il consenso dell'avente diritto deve
avere carattere sempre più specifico.
Ne consegue che il consenso, pure nei casi dove è presente un contratto
di cura, è un atto, che si rinnova costantemente e che interviene
in ciascuna fase del trattamento terapeutico non essendo sufficiente un
consenso prestato una tantum dal paziente.
Bisogna dunque ammettere che esiste un obbligo del medico di informare
il paziente, non solo per evitare la genesi di un contratto viziato da
un errore su una qualità, la cui contemplazione fu determinante
del consenso, ma secondo alcuni autori l'informazione rientrerebbe nell'esecuzione
del contratto secondo correttezza e buona fede.
Questa tesi peraltro è stata avvalorata dalla Corte di Cassazione.
Nel corso del tempo la giurisprudenza ha potuto enucleare una serie di
requisiti essenziali costituenti il minimis dellinformazione corretta
allinfuori del quale il consenso si intende viziato.
Tali requisiti sono stati individuati esaustivamente dalla Suprema Corte
nella sentenza 15.1.97 n. 364 e sono:
· le informazioni che devono precedere il consenso non possono
che provenire dallo stesso sanitario cui è richiesta la prestazione;
· il dovere di informazione concerne la portata dellintervento;
· le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e
gli eventuali rischi prevedibili e non gli esiti anomali al limite del
fortuito;
· rischi specifici rispetto a determinate scelte alternative così
da concedere al paziente la possibilità di scegliere tra diversi
tipi di intervento.
Nella stessa sentenza si ribadisce limportanza di rendere edotto
il paziente non in modo generico ma specifico a seconda del particolare
trattamento a cui si sottopone.
Nel caso in specie un anestesista è stato condannato per non aver
informato il paziente dei particolari rischi e sofferenze che avrebbe
comportato la anestesia spinale (con puntura lombare) limitandosi ad informare
il paziente dei soli rischi generici che si potrebbero realizzare nella
pratica anestesiologica.
E la differenza tra sapere di rischiare una crisi allergica (rischio
presente in tutti i trattamenti anestesiologici) e sapere di rischiare
di rimanere paralizzato per tutta la vita (rischio presente solo nelluso
dellanestesia spinale).
Cosa importante: dallinadempimento dellinformazione, deriva
la responsabilità per il danno alla salute che il paziente lamenta
anche se lintervento è stato eseguito in maniera corretta
fatto sempre salvo il nesso causale.
Lonere di dimostrare di aver informato esaustivamente il paziente
ricade sul medico.
Il medico può dimostrare lavvenuta informazione presentando
il modulo del consenso informato debitamente sottoscritto dal paziente
per il consenso informato.
Difatti anche lart. 41 del codice deontologico obbliga il medico
a servirsi di tali moduli alluopo previsti e non potrebbe essere
diversamente; ma parte della giurisprudenza di merito (non ancora sostenuta
dalla S.C.) ha ammesso testimonianze verbali addirittura di altri medici
colleghi dellimputato demolendo così ogni aspettativa del
principio della certezza del diritto.
La dottrina dubita della ammissibilità testimoniale di colleghi
medici dellimputato specialmente se lavorano nello stesso servizio.
Nel caso di interventi di particolare gravità, specialmente se
la necessità od opportunità di un determinato intervento
chirurgico venga a conoscersi dopo la stipulazione del contratto di cura,
a seguito di laboriose indagini diagnostiche, occorre la manifestazione
di un nuovo consenso del paziente alla sottoposizione all'intervento chirurgico".
Alcuni hanno collegato il consenso del paziente al periodo prodromico
che precede la stipulazione del contratto dopera.
Pertanto il mancato consenso è fonte di responsabilità per
il medico che non risulta giustificato per la prestazione effettuata ma
anzi risponde per i danni cagionati.
Questo genera automatica responsabilità a carico del medico che
si vede soccombere a norma dellart. 2043 c.c. in caso di nocumento
a danno del paziente.
Una sentenza ha statuito che in caso di vizi nella formazione del consenso
o omessa informazione, il paziente ha diritto al doppio risarcimento dei
danni, per inadempimento contrattuale e per lesioni psicofisiche (danno
biologico).
|