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LA
COLPA DEL MEDICO
- ERRORE
MEDICO
La colpa medica, si divide in due distinte
categorie: la colpa lieve e la colpa grave.
Per colpa lieve si intende la omissione
di diligenza o di negligenza, dovuta all'approntamento non conforme al
caso concreto, e che in conseguenza di ciò, ha causato un danno
lieve o ingente nella esecuzione dell'intervento operatorio o nella diagnosi
e terapia medica del caso trattato.
Un esempio di negligenza per colpa lieve è costituita dalla mancata
informazione al paziente, sui probabili esiti invalidanti dell'intervento
chirurgico. (vedi consenso informato sulla rubrica del sito Home Page)
Per colpa grave si intende invece, il
compimento da parte del medico di un errore grossolano, dovuto specialmente
alla violazione delle regole fondamentali e dalla mancata adozione degli
strumenti, e quindi delle conoscenze che rientrano nel patrimonio del
medico.
La legge stabilisce attraverso molte sentenza della Corte di Cassazione
anche a Sezioni Unite che, la colpa grave si applica nelle ipotesi di
imperizia, nell'ambito di interventi complessi (Cass. Civ. Sez III 26.3.90
n. 2428 ecc.ecc.)
Il medico, innanzi ad un paziente che deve esser sottoposto ad intervento
chirurgico, ha una libertà di scelta che sicuramente deve concordare
con il paziente informandolo, ma la scelta deve essere fatta sui metodi
e sulle terapie approvate dal mondo scientifico, e qualora il medico scegliesse,
in alternativa un rimedio che, non rientra in quegli scelti dalla scienza
medica, egli è accusato di colpa grave.
A tal proposito, la Cassazione ha stabilito in una sentenza recente la
numero 8875 del 98 che la scelta di un metodo rischioso da parte del medico,
rispetto ad un metodo sicuro, costituisce il momento iniziale della responsabilità
del medico, qualora la situazione pericolosa non venga superata con esito
felice.
Quindi il medico risponde in sede civile per colpa lieve nelle ipotesi
di negligenza e imprudenza mentre nelle ipotesi di imperizia risponde
solo a titolo di colpa grave.
Nell'area della perizia si caratterizzano altri profili di diligenza professionale
distinguendo tra:
1) scelta del metodo d'intervento, che permette una ampia discrezionalità
del medico con il limite della colpa grave;
2) adozione di rimedi postoperatori per evitare complicazioni, che impone
la conoscenza di tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza e alla
pratica della medicina.
La colpa per imperizia ricorre quando la attività professionale
sia scesa sotto quel livello professionale che è da pretendersi
presso ogni medico che svolge in quelle condizioni particolari una determinata
funzione.
La sentenza della S.C. del 22.2.88 n. 1847, che applica anche al medico
quanto già statuito per altre professionalità (sent. 1132
del 1976 e n. 1441 del 1979) afferma che "il medico risponde anche
per colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176 c.c., ove di fronte ad un caso
ordinario non abbia osservato, per l'inadeguatezza od incompletezza nella
preparazione professionale, ovvero per omissione della media diligenza,
quelle regole precise che siano acquisite per comune consenso e consolidata
sperimentazione, alla scienza ed alla pratica e quindi costituiscono il
corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore della
medicina".
La colpa grave, richiamata dall'art. 2236 c.c., si riscontra nell'errore
inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni
generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel
minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali
o strumentali adoperati nell'atto operatorio e che il medico deve essere
sicuro di poter adoperare correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza
o diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la professione
sanitaria (Cass. 4 sent. 14446 del 6.11.90 rv. 185685).
Nel caso in cui il medico eserciti la propria attività senza la
dovuta accortezza, egli risponde anche per colpa lieve, dal momento che
il suo comportamento esula da quelli standards.
Così mentre le sentenze degli anni '80 individuavano la diligenza
del medico come quella media del buon padre di famiglia (Cass. 22.2.88
n. 1847), oggi il regime applicato è quello della diligenza specifica
rendendo più doveroso e puntuale l'atto medico.
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