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RISARCIMENTO
DANNI DA COLPA MEDICA
Per ottenere il risarcimento dei danni
provocati a causa di errori commessi dai medici e quindi nel caso in cui
il medico sia incorso in colpa lieve (per mancanza di diligenza o per
negligenza) o in colpa grave (per imperizia), si devono operare una serie
di attività processuali ed extraprocessuali che serviranno a dimostrare
la responsabilità del medico innanzi al giudice competente che
deciderà di volta in volta ed a seconda del caso in questione.
Innanzitutto, bisogno munirsi di una perizia medico-legale di parte nella
quale sia dichiarata la responsabilità del medico e soprattutto
sia evidenziato il rapporto di causalità che esiste tra l'intervento
medico contestato e le lesioni provocate al paziente.
La perizia medico legale del paziente, deve contenere una dichiarazione
la quale stabilisce che le cause relative alle lesioni riscontrate sul
paziente sono causa del comportamento del medico, il quale con negligenza
o imperizia o imprudenza ha causato un errore lieve o grave.
Nel caso di colpa medica lieve, l'onere del paziente, deve essere quello
di dimostrare innanzi al giudice, il semplice sbaglio grossolano di un
intervento chirurgico praticato o di una semplice cura errata, mentre
nel caso di colpa grave l'onere del paziente deve essere quella di dimostrare,
nel caso di interventi complessi, che l'intervento del medico non è
stato fatto nei modi e nei termini previsti dalla legge scientifica.
In sostanza si deve dimostrare che il medico ha operato una sorta di intervento
nuovo o sperimentale rispetto alle metodiche usate comunemente in medicina,
ed ha pertanto sbagliato lo stesso provocando dei danni, lievi o gravi.
Una volta risolto il problema della perizia allora si potrà iniziare
la strada processuale mettendo in essere sia il processo civile che il
processo penale.
Il paziente potrà inoltrare denuncia presso la Procura della Repubblica
competente per territorio, per il reato di lesioni colpose o eventualmente
di omicidio colposo in caso di morte del paziente.
Conseguentemente o contestualmente alla denuncia per lesioni colpose o
omicidio colposo, il paziente deve predisporre ed inoltrare per il tramite
di un avvocato, atto di citazione nei confronti del medico e/o nei confronti
della struttura Sanitaria di cui il medico fa parte, onde ottenere l'integrale
risarcimento dei danni subiti a seguito dell'intervento medico.
Sia percorrendo la strada civile sia percorrendo quella penale si otterrà
il risarcimento dei danni, ma non si potrà richiedere il risarcimento
dei danni in tutte e due i giudizi contemporaneamente.
Si dovrà optare nel richiedere il risarcimento dei danni o nella
sede penale o nella sede civile.
Di solito, si chiederà il risarcimento dei danni nella sola sede
civile, la unica preposta a stabilire il quantum del risarcimento, mentre
la sede penale è deputata nel richiedere la condanna penale del
medico e la provvisionale da concedere alla parte offesa che chiederà
il risarcimento dei danni che saranno liquidati in separata sede.
Se si percorrerà il processo penale contemporaneamente al processo
civile, non ci si potrà costituire parte civile nel processo penale
altrimenti si estinguerà quello in sede civile.
Nella nostra esperienza professionale, i due procedimenti sono a volte
complementari e si aiuteranno a vicenda nella scoperta della verità
e nel giusto ristoro dei danni, per quei poveri pazienti che capitano
a volte in mani sbagliate.
Avv. Fabrizio Gallo
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