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Ancora evoluzioni sulla responsabilità medica

Contenuto a cura
dell'Avv. Marco Gaetano Malara
Data creazione: 23 Oct 2018
Data ultima modifica: 14 Nov 2018

Il bene “salute” viene tutelato dall’art. 32 della Costituzione: l’attività medica, sebbene comunque considerata una “attività rischiosa” rientra nella tutela del predetto bene.

Negli ultimi anni, il legislatore, al fine di porre chiarezza nel quadro normativo ha introdotto il Decreto Balduzzi l. n. 189/2012 – modificando radicalmente la responsabilità medica e poi con la legge Gelli Bianco con l.n. 24/2017, stravolgendo l’onere della prova in campo di responsabilità civile e penale.

Pertanto, a seguito dei richiamati interventi, per tutti i fatti successivi al I aprile 2017, si applicano le disposizioni della legge 24/2017: in un procedimento penale, il medico non verrà condannato per imperizia qualora dimostri di essersi scrupolosamente attenuto alle linee guida ufficialmente riconosciute. Per le altre ipotesi di responsabilità penale, opererà il disposto dell’art. 590 - sexies c.p..

Nel contempo e contrariamente a quanto avveniva in passato, in un procedimento civile dove si voglia affermare la responsabilità del medico, il paziente deve provare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Al contrario i medici per rendersi esenti da responsabilità dovranno dimostrare di essersi attenuti alle riconosciute pratiche mediche e che la patologia eventualmente insorta risultasse assolutamente imprevedibile. Qualora invece si volesse dimostrare la responsabilità della struttura sanitaria, il paziente dovrà provare di essere stato ricoverato presso quella struttura e l’insorgenza o l’aggravamento di una malattia che ha provocato il danno richiesto mentre la struttura dovrà dimostrare che tale malattia non vi è stata o che la stessa non ha un collegamento logico giuridico con l’attività sanitaria prestata.

In merito all’esercizio dell’azione civile per la richiesta del risarcimento dei danni, si dovrà agire entro 5 anni contro il medico ritenuto responsabile – in quanto oggi risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, mentre entro 10 anni nei confronti della struttura sanitaria – in quanto risponde a titolo di responsabilità contrattuale.

Al fine di richiedere il risarcimento del danno subito per responsabilità medica, oltre a ricorrere alla mediazione obbligatoria per legge, si introduce lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo per snellire, in termini di tempo, l’intero procedimento risarcitorio civilistico.


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